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Sez. 2, Sentenza n. 1004 del 09/04/1973 (Rv. 363411 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - COMPETENZA - PER VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA PROPRIA TITOLARITA DI UNA SERVITU - TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363411-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - COMPETENZA - PER VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA PROPRIA TITOLARITA DI UNA SERVITU - TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE - RILEVANZA.*

Per la Determinazione del valore delle cause aventi ad oggetto l'accertamento e l'imposizione del rispetto dei limiti legali della proprieta, deve tenersi conto, in applicazione analogica dell'art 15 cod proc civ, del tributo gravante sul fondo del convenuto che, come soggetto alla limitazione legale di cui si pretende l'osservanza, assume configurazione simile a quella del fondo servente. Tuttavia, se il convenuto pretende di essere titolare di un diritto di servitu, tale da rendere inoperante la limitazione legale a suo carico, il valore della causa deve essere determinato in base al tributo gravante sul fondo dell'attore, che funge da fondo servente rispetto al diritto vantato dal convenuto, giacche, per effetto della difesa di quest'ultimo, la pretesa originaria dell'attore risulta modificata e l'accertamento da compiersi verte sull'esistenza del diritto del convenuto a conservare, a titolo di servitu, le opere denunciate come violatrici della limitazione legale. (Conf 1133/71, mass n 351228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)