Sez. 5, Sentenza n. 8852 del 14/04/2010 (Rv. 612685 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Fabbricati classificabili nel gruppo D, già iscritti in catasto con attribuzione di rendita - Base imponibile - Determinazione - Criterio di calcolo fondato sulla rendita ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Riferimento alla rendita catastale - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la tassazione di un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, già censito con attribuzione di rendita, può avvenire solo in base al criterio di calcolo fondato sulla rendita catastale, così come previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs n.504 del 1992, e non, quindi, con l'applicazione del criterio indicato dal comma 3 del medesimo art. 5. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto di ricavare l'imponibile di un immobile classificabile nel gruppo D, iscritto in catasto ed a cui era già stata attribuita la rendita, in base al comma 3 dell'art. 5 del d.lgs n. 504 del 1992, moltiplicando la rendita per il coefficiente "K" capitalizzato, come previsto dai decreti ministeriali annuali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)