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Sez. 5, Sentenza n. 11162 del 26/05/2005 (Rv. 581546 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, già iscritti in catasto in diversa categoria - Criterio di determinazione dell'ICI per il periodo anteriore al nuovo classamento in categoria D - Criterio del valore contabilizzato - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581546-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la tassazione di un fabbricato classificabile in gruppo catastale D (a destinazione industriale), già censito in catasto con attribuzione di rendita, ancorchè in diverso gruppo catastale, può avvenire solo in base al criterio di calcolo fondato sulla specifica rendita catastale e non con l'applicazione del criterio, di cui al terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, del cosiddetto "valore di libro", che concerne gli immobili non iscritti in catasto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)