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Sez. 3, Sentenza n. 2903 del 06/10/1972 (Rv. 360634 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DICHIARAZIONE DEL COLTIVATORE - ESPRESSIONE NELLA CITAZIONE SOTTOSCRITTA DAL DIFENSORE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360634-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DICHIARAZIONE DEL COLTIVATORE - ESPRESSIONE NELLA CITAZIONE SOTTOSCRITTA DAL DIFENSORE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

La dichiarazione di voler riscattare il fondo fatta a norma della legge 26 maggio 1965, n 590, dal coltivatore e valida ed operante se contenuta nella citazione introduttiva sottoscritta dal procuratore alla lite, al quale sia stata conferita la procura a margine, con facolta espressa di sottoscrivere l'atto di citazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)