Sez. 3, Sentenza n. 211 del 17/01/1978 (Rv. 389501 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO MEDIANTE L'ATTO DI CITAZIONE - VALIDITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO MEDIANTE L'ATTO DI CITAZIONE - VALIDITA.*
La citazione introduttiva del giudizio e atto unilaterale recettizio, da cui derivano, o possono derivare, effetti sostanziali riferibili alla parte, la quale, rilasciando la procura a margine o in calce all'atto, approva e fa proprio il contenuto di esso, soddisfacendo, nel contempo, anche il requisito della sottoscrizione. Pertanto, l'atto di citazione puo essere considerato valida manifestazione di volonta diretta a esercitare il diritto di riscatto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, che consente agli affittuari coltivatori diretti del fondo il diritto di prelazione in caso di vendita del fondo stesso. (Conf 1782/75, mass n 375438; (Conf 1907/73, mass n 364969; (Conf 2903/72, mass n 360634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)