diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 29/10/1975 (Rv. 377886 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME - DECISIONE SULLE SPESE DI ENTRAMBI GRADI - OBBLIGATORIETA - MODIFICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE E DELLA RIPARTIZIONE DECISE IN PRIMO GRADO - LICEITA - SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377886-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME - DECISIONE SULLE SPESE DI ENTRAMBI GRADI - OBBLIGATORIETA - MODIFICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE E DELLA RIPARTIZIONE DECISE IN PRIMO GRADO - LICEITA - SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice di appello, quando accoglie il gravame, deve provvedere sulle spese processuali di entrambi i gradi, ed ha il potere di modificare la liquidazione e la ripartizione dell'Onere delle spese medesime, fatte dal giudice di primo grado, anche in Mancanza di uno specifico motivo di impugnazione. (V 1953/71, mass n 352533).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)