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Sez. 3, Sentenza n. 2131 del 02/04/1980 (Rv. 405793 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - RIFORMA DELLA SENTENZA APPELLATA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO IN ORDINE ALLE SPESE.*
Stato
decisa il 1980-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405793-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - RIFORMA DELLA SENTENZA APPELLATA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO IN ORDINE ALLE SPESE.*

Il criterio della soccombenza, al fine del regolamento delle spese del giudizio, non si fraziona a seconda dell'esito delle diverse fasi del processo, ma va riferito all'esito finale della lite. Pertanto, il giudice di appello, che definisca il giudizio riformando la sentenza appellata, deve pronunciare sulle spese processuali di entrambi i gradi e puo modificare la Determinazione e l'attribuzione delle spese operate dal giudice di primo grado. (Conf 902/76, mass n 379554, sulla seconda parte; (Conf 3676/75, mass n 377886, sulla seconda parte; (Conf 3691/74, mass n 372213, sulla prima parte; (Conf 2605/74, mass n 371051, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)