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Sez. L, Sentenza n. 625 del 02/02/1982 (Rv. 418393 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418393-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'impugnazione incidentale tardiva, prevista dall'art. 334 cod. proc. civ., presuppone non solo che essa sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso, ma anche che l'interesse ad impugnare tale capo nasca proprio dall'impugnazione principale; pertanto, quando detto interesse sia sorto sin dal momento della emanazione della sentenza, per avere questa già determinato una situazione di soccombenza, l'impugnazione incidentale è ammissibile solo se proposta nel termine ordinario, che, quando (come nella specie) sia stata omessa la notifica della decisione impugnata, è quello annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., cui, nel caso di controversia di lavoro, è inapplicabile, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini durante il periodo feriale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)