Sez. 3, Sentenza n. 3135 del 22/05/1982 (Rv. 421079 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE - APPELLO DEL RESPONSABILE DEL SINISTRO PER OTTENERE UNA LIMITAZIONE DELLA PRETESA RISARCITORIA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DIRETTO AD OTTENERE UN MAGGIOR INDENNIZZO - AMMISSIBILITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE - APPELLO DEL RESPONSABILE DEL SINISTRO PER OTTENERE UNA LIMITAZIONE DELLA PRETESA RISARCITORIA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DIRETTO AD OTTENERE UN MAGGIOR INDENNIZZO - AMMISSIBILITÀ.*
L'impugnazione incidentale tardiva, di cui all'art. 334 cod. proc. civ., è ammissibile solo quando l'interesse a proporla nasca dall'impugnazione principale, quando, cioè, costituisca una controimpugnazione, caratterizzata dal fatto di provenire dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, di essere diretta contro l'impugnante principale e di investire lo stesso capo della sentenza censurato dall'impugnazione principale o altro capo che con il primo si trovi in rapporto di connessione o dipendenza. Pertanto, proposto appello del condannato al risarcimento quale responsabile di un sinistro stradale sia per contestare la propria responsabilità, sia, per ottenere, subordinatamente una limitazione della pretesa risarcitoria per effetto di una più favorevole Determinazione del concorso di colpa, è ammissibile l'appello incidentale tardivo tendente ad ottenere un maggiore indennizzo. (V 1231/82, mass n 419106; (V 625/82, mass n 418393; (V 179/82, mass n 417867; (V 5814/81, mass n 416532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)