Sez. 5, Sentenza n. 32742 del 03/06/2010 Ud. (dep. 07/09/2010) Rv. 248419 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA | Tentata estorsione - Azione sviluppatasi attraverso il succedersi di contatti verbali distanziati nel tempo - Inattività dell'agente per un dato periodo - Desistenza - Condizioni.
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA
Ai fini della sussistenza degli estremi della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., nella specie con riguardo al reato di tentata estorsione, non è sufficiente, quando l'azione intimidatoria non si realizza in modo continuativo ma attraverso il succedersi di contatti verbali distanziati nel tempo, la pura e semplice condotta di inattività dell'agente nei periodi intermedi, richiedendosi che essa si sia protratta per un tempo sufficiente a dimostrare che vi sia stato un vero e proprio abbandono del progetto estorsivo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)