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Sez. L, Sentenza n. 7103 del 20/07/1998 (Rv. 517354 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Giusta causa e giustificato motivo soggettivo - Natura disciplinare - Giustificato motivo soggettivo - Sussistenza - Accertamento - Preventiva prova del rispetto dell'art. 7 della legge n.300 del 1970 - Necessità - Conseguenze in materia di motivazione della sentenza di merito.
Stato
decisa il 1998-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517354-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso. Entrambe tali forme di recesso possono assumere natura disciplinare. Va, peraltro, precisato che perché possa procedersi all'accertamento della sussistenza di un giustificato motivo soggettivo a fini disciplinari è necessario che sia stato preventivamente provato il rispetto dell'art. 7 della legge n.300 del 1970. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto esaustiva la motivazione della sentenza di merito che, ai fini della dichiarazione dell'invalidità di un licenziamento disciplinare intimato per giustificato motivo soggettivo, si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica ed esplicita previsione dei comportamenti contestati nel contratto collettivo o nel regolamento aziendale, nonché l'esistenza della prova relativa alla mancata affissione di un eventuale codice disciplinare. A tali rilievi la S.C. ha, infatti, riconosciuto carattere assorbente e decisivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)