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Sez. L, Sentenza n. 7884 del 22/08/1997 (Rv. 507003 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Comportamenti lesivi dell'interesse dell'impresa e contrari all'etica comune o penalmente sanzionabili - Rilevanza - Mancanza di previsione da parte codice disciplinare e mancata affissione del medesimo - Influenza - Esclusione - Fattispecie relativa ad intervista televisiva di contenuto diffamatorio.
Stato
decisa il 1997-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507003-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

I comportamenti del lavoratore che, non influendo esclusivamente sul modo di svolgimento della prestazione lavorativa, siano lesivi dell'interesse dell'impresa o manifestamente contrari all'etica comune o comunque costituiscano gravi violazioni dei doveri fondamentali del lavoratore - come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro - sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970. (Fattispecie relativa a dichiarazioni diffamatorie nei confronti dell'impresa datrice di lavoro resa in occasione di un'intervista televisiva).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)