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Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 04/04/1997 (Rv. 503496 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Originario acquisto di un area recante le fondazioni di un edificio - Successiva realizzazione di un fabbricato - Aumento di valore - Criterio di tassazione ex art. 6, sesto comma, d.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503496-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di I.N.V.I.M. e con riguardo al caso di utilizzazione edificatoria dell'area, il criterio di tassazione fissato dall'art. 6, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, con il separato computo dell'incremento di valore del suolo e di quello della costruzione senza tener conto dell'incremento di valore verificatosi tra l'inizio e l'ultimazione della stessa, si applica anche nella ipotesi in cui sull'area esistevano, al momento dell'acquisto, soltanto le fondazioni, non avendo queste altra funzione che di costituire accessori della stessa, privi di un valore commerciale autonomo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)