Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 (Rv. 589395 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE | Estremi - Prova di un comportamento o di una attività frazionatisi in circostanze molteplici non indicate in modo preciso - Ammissibilità - Limiti.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE
La disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicchè, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività, in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)