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Sez. L, Sentenza n. 5842 del 22/04/2002 (Rv. 553919 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE | Estremi - Prova di un comportamento o di una attività frazionatisi in circostanze molteplici non indicate in modo preciso - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553919-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE

La disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività (fermo restando che nell'interpretazione del significato e della portata delle deduzioni probatorie occorre tenere presente la loro finalità, in relazione alla concreta materia del contendere), in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli. (Nella specie la S.C ha ritenuto che non si fosse attenuto ai suddetti principi il giudice del merito che, in una controversia riguardante l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento di rendita da ipoacusia da rumore di natura professionale, aveva apoditticamente ritenuto inammissibile, per asserita genericità, la prova per testi articolata dal ricorrente, diretta a dimostrare lo svolgimento di attività di operaio cementista e saldatore addetto prevalentemente alla saldatura elettrica delle strutture metalliche, senza considerare che, ai suddetti fini, era necessaria soltanto la precisazione del tipo di attività svolta mentre le modalità e i tempi dell'esposizione a rischio da rumore ben potevano essere individuati dal giudice durante l'esperimento del mezzo istruttorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)