Sez. 1, Sentenza n. 225 del 03/02/1984 Cc. (dep. 24/03/1984) Rv. 163349 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - NATURA DELL'ISTITUTO DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - CONCESSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - NATURA DELL'ISTITUTO DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - CONCESSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Gli arresti domiciliari costituiscono misura alternativa alla custodia preventiva ed il relativo provvedimento non è a motivazione libera. La loro applicazione implica un giudizio negativo sulle condizioni per la concessione della libertà provvisoria (cautela processuale e tutela della collettività) di non tale intensità da elidere qualsiasi valore fiduciario nei confronti dell'imputato. (nella specie, su ricorso del P.m., la Corte ha annullato il provvedimento con cui erano stati concessi gli arresti domiciliari all'imputato, dopo avergli negato la libertà provvisoria). (V mass n 159312; (V mass n 157221).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)