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Sez. 1, Sentenza n. 61 del 14/01/1983 Cc. (dep. 02/02/1983) Rv. 157221 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 532 DEL 1982 - DICOTOMIA NORMATIVA - MISURE PREVISTE IN VIA GENERALE E IN CASI PARTICOLARI.*
Stato
decisa il 1983-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157221-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 532 DEL 1982 - DICOTOMIA NORMATIVA - MISURE PREVISTE IN VIA GENERALE E IN CASI PARTICOLARI.*

Nell'ambito delle misure sostitutive della carcerazione tradizionale nella legge n. 532 del 1982 si coglie una dicotomia tra gli artt. 247, 254, 259 e 277, terzo comma, cod. proc. pen., posto che nei primi tre si considera il caso della donna incinta o che allatta la prole, della persona malata o dell'ultrasessantacinquenne, e nell'ultimo si ritrova un precetto generale avendosi riguardo a chi, uomo o donna, vecchio o giovane, sano o malato, possa essere ritenuto dal giudice meritevole di una delle anzidette misure.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 247, Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 259 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 3, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 5, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)