Sez. 1, Sentenza n. 481 del 27/02/1970 (Rv. 345495 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La denuncia di travisamento di fatto, quando attenga non gia alla motivazione della sentenza impugnata, ma al fatto che sarebbe stato ritenuto in contrasto con i documenti di causa, costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per revocazione ai sensi dell'art 395 cod proc civ, ma non mediante ricorso per Cassazione, importando esso un accertamento di merito non consentito in Sede di legittimita. (V 2992-69, massima n 342880).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)