Sez. L, Sentenza n. 1670 del 23/03/1981 (Rv. 412346 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI - INAMMISSIBILITA - DEDUCIBILITA IN SEDE DI GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI - INAMMISSIBILITA - DEDUCIBILITA IN SEDE DI GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.*
La denuncia di un travisamento di fatto, quando attenga non gia alla motivazione della sentenza impugnata ma al fatto che sarebbe stato ritenuto in contrasto con i documenti di causa, costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per revocazione ai sensi dell'art 395 cod proc civ e non mediante ricorso per Cassazione, importando esso un accertamento di merito non consentito in Sede di legittimita. (V 328/77, mass n 383873; (V 1767/74, mass n 369950; (V 478/69, mass n 338571; (Conf 481/70, mass n 345495).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)