Sez. U, Sentenza n. 1856 del 31/07/1965 (Rv. 313519 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - CONNESSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - CONNESSIONE.*
La connessione assunta dall'art. 4 n. 3 cod. proc. civ. quale motivo di collegamento ai fini dell'attribuzione della lite al giudice italiano ha la stessa natura di quella che e idonea a modificare la Competenza interna. Tale connessione non sussiste fra la causa proposta dal danneggiato contro l'assicuratore straniero e quella proposta, dal danneggiato stesso, contro il fideiussore del responsabile civile, pur se ai fini della decisione della prima sia necessario accertare l'entita della somma pagata dal fideiussorè circostanza, codesta, che realizza una connessione di mero fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)