Sez. U, Sentenza n. 3544 del 18/10/1976 (Rv. 382300 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - GIUDIZIO TRA CITTADINI ITALIANI DINANZI AL GIUDICE ITALIANO - CHIAMATA IN CAUSA DI UNO STRANIERO DA PARTE DEL CONVENUTO SUL PRESUPPOSTO DELLA ESCLUSIVA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI COSTUI IN ORDINE ALLA DOMANDA DELL'ATTORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO ANCHE NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - GIUDIZIO TRA CITTADINI ITALIANI DINANZI AL GIUDICE ITALIANO - CHIAMATA IN CAUSA DI UNO STRANIERO DA PARTE DEL CONVENUTO SUL PRESUPPOSTO DELLA ESCLUSIVA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI COSTUI IN ORDINE ALLA DOMANDA DELL'ATTORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO ANCHE NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO - SUSSISTENZA.*
La connessione fra domande, assunta dall'art 4 n 3 cod proc civ quale criterio di collegamento al fine dell'attribuzione al giudice italiano della giurisdizione nei confronti dello straniero, ha la stessa natura ed estensione della connessione che il nostro ordinamento prevede come idonea a modificare la Competenza. Pertanto, in un giudizio pendente davanti al giudice italiano, qualora il convenuto chiami in causa un terzo straniero, ex art 106 cod proc civ, indicandolo come esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice (nella specie, domanda di risarcimento di danni per incidente stradale), e cosi determinando l'estensione nei suoi confronti della domanda, va affermata la giurisdizione di quel giudice anche nei confronti dello straniero, in quanto si verifica un'ipotesi di connessione fra domande rientrante nell'ambito della previsione di cui all'art 33 cod proc civ. (V 1856/65, mass n 313519; (V 1257/60; (V 3267/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)