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Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 22/06/1985 (Rv. 441349 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - INTERESSI RICONOSCIUTI A PARTIRE DALLA DATA DEL FATTO ILLECITO SULLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441349-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - INTERESSI RICONOSCIUTI A PARTIRE DALLA DATA DEL FATTO ILLECITO SULLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO.*

L'art. 1283 cod. civ., il quale contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo), riguarda le sole obbligazioni pecuniarie, e, pertanto, non è invocabile nella diversa ipotesi degli interessi che vengano riconosciuti a partire dalla data del fatto illecito, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. (V 1262/66, mass n 322534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)