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Sez. 3, Sentenza n. 1262 del 17/05/1966 (Rv. 322534 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - ANATOCISMO - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITA AI DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322534-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - ANATOCISMO - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITA AI DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 1283 cod.civ., che ammette l'anatocismo-contenuta nella Sezione i del capo VII del libro IV del codice civile, dedicata alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie- non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione ma ha carattere eccezionale, e pertanto non e estensibile ai C.d.debiti di valore, qual'e quello derivante dalla responsabilita per danni. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)