Sez. 3, Sentenza n. 1262 del 17/05/1966 (Rv. 322534 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - ANATOCISMO - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITA AI DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - ANATOCISMO - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITA AI DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 1283 cod.civ., che ammette l'anatocismo-contenuta nella Sezione i del capo VII del libro IV del codice civile, dedicata alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie- non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione ma ha carattere eccezionale, e pertanto non e estensibile ai C.d.debiti di valore, qual'e quello derivante dalla responsabilita per danni. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)