Sez. L, Sentenza n. 6102 del 30/05/1991 (Rv. 472440 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere | Forma - Atto scritto - Sufficienza - Formule sacramentali - Esclusione - Fattispecie relativa a lettera del lavoratore contenente riserva di adire le vie legali.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere
Ai fini dell'impugnazione extragiudiziale del licenziamento è sufficiente ogni atto scritto con il quale il lavoratore, anche mediante la sua organizzazione sindacale, manifesti al datore di lavoro, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del licenziamento, essendo in questa manifestazione di volontà implicita la riserva di voler tutelare i propri diritti davanti alla competente autorità giudiziaria. (Nella specie la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha ravvisato un'idonea impugnazione del licenziamento in una lettera con la quale il lavoratore si riservava di adire le vie legali nei confronti della società datrice di lavoro a seguito del recesso di questa dal rapporto).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)