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Sez. L, Sentenza n. 26514 del 27/11/2013 (Rv. 629296 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Interruzione - Atto scritto di un'organizzazione sindacale - Sufficienza - Fondamento - Procura o ratifica - NecessitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629296-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

In materia di licenziamenti individuali, il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, può essere interrotto con atto scritto, oltre che del lavoratore, anche di un'organizzazione sindacale, senza che sia necessario il conferimento di una procura "ex ante" - o la ratifica successiva - da parte del lavoratore, dovendosi ritenere il sindacato idoneo a valutare gli interessi del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)