Sez. 5 - , Sentenza n. 12747 del 03/03/2020 Ud. (dep. 22/04/2020) Rv. 278864 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norma processuale - Mutamento giurisprudenziale sfavorevole - Incolpevole affidamento sulla precedente interpretazione – Divieto di applicazione della nuova interpretazione – Condizioni – Principio in tema di immutabilità del giudice enunciato da Sez. U. "Bajrami" del 2019 - Applicabilità del divieto – Esclusione - Ragioni.
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Il principio, affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd. "overruling") non può essere invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, "Bajrami" del 2019, in tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell'ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate, sistematizzando la previsione di nullità rispetto alle iniziative delle parti e ai poteri del giudice in ordine alla prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)