Sez. 5 - , Sentenza n. 13178 del 12/12/2018 Ud. (dep. 26/03/2019) Rv. 275623 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norma processuale - Mutamento giurisprudenziale sfavorevole – Divieto di applicazione alla parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione della norma - Condizioni – Applicabilità del divieto in relazione al principio in tema di inammissibilità dell'appello enunciato da Sez. U, "Galtelli" del 2017 - Esclusione - Ragioni.
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Il principio, affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd. "overruling") non può essere invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, "Galtelli" del 2017, in tema di inammissibilità dell'appello non sorretto da motivi specifici, che ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell'ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)