Sez. 3, Sentenza n. 7974 del 18/07/1991 (Rv. 473205 - 01)
Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni | Risarcimento dovuto dal responsabile, superiore alle somme assicurate - Richiesta di risarcimento all'assicuratore da parte del danneggiato - Costituzione in mora dell'assicuratore - Decorrenza dalla data di scadenza del termine ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Espletamento degli adempimenti ex artt. 27 e 28 della citata legge, a carico dell'assicuratore - Obbligo del medesimo di provvedere nel termine predetto - Sussistenza - Limiti.
Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni
La disposizione dell'art. 27 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell'ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, non influisce sui tempi di adempimento della obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 della stessa legge, e non esclude, quindi, l'opportunità che questo, accertata l'inadeguatezza della copertura assicurativa, ponga a disposizione dei singoli danneggiati il massimale, suddiviso in proporzione dei rispettivi diritti, in modo da adempiere ai doveri di correttezza e buona fede posti a suo carico dagli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.; conseguentemente, la richiesta del danneggiato di risarcimento vale a costituire in mora l'assicuratore dalla data di scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni indicato dall'art. 22 della citata legge, anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dai successivi articoli 27 e 28, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel termine dilatorio a lui assegnato, tranne che non dimostri l'impossibilità dell'osservanza di tale termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1375, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)