Sez. 3, Sentenza n. 11916 del 17/11/1995 (Rv. 494680 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Costituzione in mora dell'assicuratore - Decorrenza dalla data di scadenza del termine ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Espletamento degli adempimenti ex artt. 27 e 28 legge citata, a carico dell'assicuratore - Obbligo del medesimo di provvedervi nel termine predetto - Sussistenza - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, imposta dall'art. 27 legge n. 990 del 1969 in caso di massimale insufficiente, e l'obbligo di prededuzione ex art. 28 stessa legge in favore degli enti mutualistici non influiscono sui tempi di adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 della legge medesima, avendo questi il dovere di attivarsi onde pervenire in tale termine alla liquidazione concorsuale del massimale, ponendo, in caso di difficoltà, a disposizione dei creditori (da chiamarsi in causa. ex art. 106 cod. proc. civ., qualora l'assicuratore sia stato convenuto solo da alcuni dei danneggiati) il predetto massimale, suddiviso in proporzione dei rispettivi diritti, in modo da adempiere ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede posti in via generale a suo carico dagli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.. Ne deriva che la richiesta di risarcimento del danneggiato vale a costituire in mora l'assicuratore alla data di scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, indicato dal citato art. 22, anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dai successivi artt. 27 e 28, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel termine stesso, tranne che non dimostri l'impossibilità della sua osservanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1219, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Legge 24/12/1969 num. 9902 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)