diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 10464 del 02/07/2003 (Rv. 564741 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Condizioni per la proposizione - Provvedimento reso in sede cautelare - Risoluzione, ai fini della relativa pronuncia, della questione di giurisdizione - Preclusione del regolamento di giurisdizione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564741-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile con riguardo a giudizio di merito che sia pendente, e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione, alla quale non può essere assimilato il provvedimento reso in sede cautelare, pur se, ai fini della sua pronuncia, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)