Sez. U, Ordinanza n. 9332 del 26/06/2002 (Rv. 555369 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Misura cautelare - Avvenuta emissione di provvedimento in ordine alla richiesta di tutela d'urgenza - Preclusione del ricorso per regolamento - Insussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento di giurisdizione è proponibile finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, e dunque anche qualora il giudice adito si sia pronunciato sull'istanza cautelare, atteso che il provvedimento reso sulla richiesta di tutela d'urgenza non costituisce sentenza, stante la sua efficacia provvisoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)