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Sez. U, Ordinanza n. 9332 del 26/06/2002 (Rv. 555369 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Misura cautelare - Avvenuta emissione di provvedimento in ordine alla richiesta di tutela d'urgenza - Preclusione del ricorso per regolamento - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555369-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento di giurisdizione è proponibile finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, e dunque anche qualora il giudice adito si sia pronunciato sull'istanza cautelare, atteso che il provvedimento reso sulla richiesta di tutela d'urgenza non costituisce sentenza, stante la sua efficacia provvisoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)