Sez. L, Sentenza n. 637 del 11/02/1978 (Rv. 389961 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - PURGAZIONE DELLA MORA - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE ALL'AFFITTUARIO MOROSO - OBBLIGO DEL GIUDICE EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - PURGAZIONE DELLA MORA - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE ALL'AFFITTUARIO MOROSO - OBBLIGO DEL GIUDICE EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Nella valutazione della gravita dell'inadempimento, da parte dello affittuario, dell'Obbligo di pagare il canone d'affitto - valutazione necessaria al fine della risoluzione dell'affitto agrario per grave inadempimento dell'affittuario - il giudice del merito deve tener presente l'art 4 della legge n 814 del 1973 (che impone al giudice di concedere un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti, con efficacia sanante della morosita), ancorche l'inadempimento sia precedente alla sua entrata in vigore. (nella specie, l'entrata in vigore della legge n 814 del 1973 era successiva non solo all'inadempimento dell'affittuario - la cui offerta di pagamento era stata rifiutata nel corso del giudizio -, ma anche alla sentenza d'appello impugnata, e la Corte ha enunciato il suesposto principio per il giudizio di rinvio). (V 636/78, mass n 389956).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)