Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 28/02/1984 (Rv. 433527 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI STIPULATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO IN QUALITÀ DI CONDUTTORI - PROROGA PREVISTA DAL D.L. N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI STIPULATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO IN QUALITÀ DI CONDUTTORI - PROROGA PREVISTA DAL D.L. N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ.*
In tema di locazione di immobili urbani, la normativa vincolistica del decreto legge 24 luglio 1973 n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973 n. 495), nonché quella successiva fino alla entrata in vigore della legge del cosiddetto equo canone, ha posto una proroga generalizzata ed indiscriminata per quelle ad uso non abitativo, con la conseguenza che anche lo stato e gli altri enti pubblici possono, in qualità di conduttori, beneficiare di detta proroga, che non è ancorata ad alcun limite di reddito ed ha la specifica finalità antinflazionistica di evitare l'aumento dei costi dei prodotti e dei servizi forniti da commercianti, professionisti e, anche, da pubbliche amministrazioni. (Conf 6119/81, mass n 416916; (Conf 2160/81, mass n 412878; (Conf 2460/80, mass n 406185).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)