diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021 (Rv. 660993 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura “ad litem” e contratto di patrocinio - Differenze con riguardo alla forma - Conseguenze - Circostanza di avere dato l’incarico al professionista - Prova testimoniale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2021-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660993-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)