Sez. L, Sentenza n. 24330 del 18/11/2009 (Rv. 610900 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti di lavoro a termine - Disciplina applicabile - Collegamento temporale - Tempo della stipulazione del contratto a termine - Rilevanza - Tempo della pronuncia della sentenza costitutiva del giudice - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzioni dei lavoratori subordinati con illegittima apposizione della clausola di durata, trova applicazione, alla stregua del principio "tempus regit actum", la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto a termine - nella specie, le disposizioni della legge n. 230 del 1962 -, e non quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza con effetti costitutivi - nella specie, le disposizioni del d.lgs. n.386 del 2001 -, tenuto conto che la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato non costituisce una sanzione atipica ma l'effetto della nullità del termine.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)