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Sez. L, Sentenza n. 20858 del 27/10/2005 (Rv. 585011 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzione a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23, legge n. 56 del 1987 - Rapporto con le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 - Inserimento in un medesimo sistema - Conseguenze - Disciplina introdotta dal d.lgs n.386 del 2001 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585011-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, le quali possono essere diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, si inserisce pur sempre nel sistema delineato da tale legge; ne consegue che ai contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, nella vigenza della legge n. 230 del 1962, sono applicabili non solo le disposizioni di cui all'art. 2 di questa legge, ma anche quelle di cui all'art. 1, nei limiti della loro compatibilità, e all'art. 3, in materia di onere della prova. Rispetto a tali contratti non si applica la successiva e meno rigida disciplina detta dal d.lgs. n. 368 del 2001, che reca l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 230 del 1962 ma non ha alcuna efficacia retroattiva e non spiega quindi alcun effetto anche se gli effetti di tali contratti siano destinati a protrarsi nel tempo sino ad epoca successiva alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 06/09/2001 num. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)