Sez. 3, Sentenza n. 2148 del 27/05/1975 (Rv. 375915 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - CESSAZIONE DELLA CAUSA SOSPENSIVA - PERSISTENTE TITOLO ESECUTIVO - PERSISTENTE SOSPENSIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - CESSAZIONE DELLA CAUSA SOSPENSIVA - PERSISTENTE TITOLO ESECUTIVO - PERSISTENTE SOSPENSIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*
Se la causa della sospensione del procedimento esecutivo, disposta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art 512 cod proc civ, viene a cessare in seguito alla definizione della controversia mentre e ancora operante un provvedimento del giudice di cognizione (nella specie, in Sede di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione) che nel frattempo abbia sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, il termine per la riassunzione del processo esecutivo non comincia a decorrere se non dal momento in cui, cessando gli effetti del provvedimento di sospensione emesso nel corso del giudizio di cognizione, il titolo riacquista l'efficacia esecutiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)