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Sez. 3, Sentenza n. 2148 del 27/05/1975 (Rv. 375915 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - CESSAZIONE DELLA CAUSA SOSPENSIVA - PERSISTENTE TITOLO ESECUTIVO - PERSISTENTE SOSPENSIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375915-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - CESSAZIONE DELLA CAUSA SOSPENSIVA - PERSISTENTE TITOLO ESECUTIVO - PERSISTENTE SOSPENSIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*

Se la causa della sospensione del procedimento esecutivo, disposta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art 512 cod proc civ, viene a cessare in seguito alla definizione della controversia mentre e ancora operante un provvedimento del giudice di cognizione (nella specie, in Sede di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione) che nel frattempo abbia sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, il termine per la riassunzione del processo esecutivo non comincia a decorrere se non dal momento in cui, cessando gli effetti del provvedimento di sospensione emesso nel corso del giudizio di cognizione, il titolo riacquista l'efficacia esecutiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)