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Sez. 3, Sentenza n. 18539 del 03/09/2007 (Rv. 598821 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Processo esecutivo - Sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della sospensione della esecutorietà del titolo esecutivo da parte del giudice avanti al quale lo stesso è impugnato - Natura - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla cessazione degli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione - Sospensione del processo esecutivo a seguito di opposizione - Termine per la riassunzione - Decorrenza dal momento del rigetto, totale o parziale, dell'opposizione.
Stato
decisa il 2007-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598821-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

In materia di esecuzione, la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della sospensione della esecutorietà del titolo esecutivo da parte del giudice avanti al quale lo stesso è impugnato costituisce una presa d'atto dell'interferenza tra processo di cognizione e diritto di procedere ad esecuzione forzata ed il termine per la riassunzione del processo esecutivo comincia a decorrere da quando sono cessati gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione; al contrario la sospensione del processo esecutivo in senso proprio, cui si riferisce l'art. 627 cod. proc. civ., viene meno dopo il rigetto - totale o parziale - dell'opposizione (all'esecuzione, agli atti esecutivi ovvero di terzo) e da questo momento inizia a decorrere il termine per la riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)