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Sez. U, Sentenza n. 1538 del 29/03/1989 (Rv. 462339 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIA PROMOSSA PER L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462339-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIA PROMOSSA PER L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*

La domanda con cui si insorge avverso la mancata assunzione come dipendente di ente pubblico economico o di impresa esercitata da ente pubblico non economico (quale un'azienda municipalizzata), con la denunzia dell'illegittimità degli Atti relativi all'espletamento del concorso bandito per tale assunzione, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la discrezionalità di valutazione che contrassegna le operazioni di scelta dell'ente o della commissione giudicatrice non è riferibile - in detto concorso come in quello per promozione dei dipendenti - all'Esercizio di una potestà pubblica di autorganizzazione, ma configura Esercizio di attività privatistica dell'imprenditore ovvero prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore medesimo nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, sindacabile da detto giudice tanto sotto il profilo del rispetto delle norme regolamentari e delle Disposizioni collettive quanto sotto il profilo della osservanza del principio generale di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ.. (Conf 2722/85, mass n 440500).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)