Sez. U, Sentenza n. 2722 del 26/04/1985 (Rv. 440500 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - MANCATA ASSUNZIONE O MANCATA PROMOZIONE A SEGUITO DELLO ESPLETAMENTO DEL CONCORSO BANDITO A TAL FINE - DOMANDA DIRETTA A DENUNZIARE L'ILLEGITTIMITÀ - RELATIVA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - MANCATA ASSUNZIONE O MANCATA PROMOZIONE A SEGUITO DELLO ESPLETAMENTO DEL CONCORSO BANDITO A TAL FINE - DOMANDA DIRETTA A DENUNZIARE L'ILLEGITTIMITÀ - RELATIVA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
La domanda diretta ad insorgere avverso la mancata assunzione, in qualità di dipendente di un ente pubblico economico, mediante la denunzia dell'illegittimità degli Atti relativi all'espletamento del concorso bandito per tale assunzione, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, e non già del giudice amministrativo, atteso che la discrezionalità di valutazione che contrassegna le operazioni di scelta dell'ente, o della commissione giudicatrice, in detto concorso, come nell'analogo caso del concorso per promozione fra dipendenti, non è riferibile all'Esercizio di una potestà pubblica di autorganizzazione, ancorché il concorso stesso sia stato bandito in attuazione del regolamento del personale, ma configura Esercizio di attività privatistica dell'imprenditore ovvero si caratterizza come prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore medesimo nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, sindacabile dal predetto giudice ordinario, tanto sotto il profilo dell'osservanza delle norme regolamentari e dei patti della contrattazione collettiva, quanto sotto il profilo dell'osservanza del principio generale della correttezza, di cui all'art. 1175 cod. civ.. (V 411/83, mass n 425212; (V 1/81, mass n 410382; (V 1/80, mass nn 403357 e 403358; (V 5688/79, mass n 402286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)