diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4604 del 17/04/1996 Ud. (dep. 04/05/1996) Rv. 205225 - 01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Concorso di colpe | Applicabilità nel processo penale dell'art. 2054, comma secondo, Cod. Civ. - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205225-01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Concorso di colpe

L'articolo 2054, comma secondo, Cod. Civ., che prevede la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti in caso di scontro tra autovetture, non può trovare applicazione nel processo penale. In questo l'unico rapporto civile instaurabile è quello riguardante la domanda della parte civile, persona offesa o danneggiata civilmente dal reato, per conseguire il risarcimento del danno nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Il rapporto interno tra i coautori materiali di un danno a terzi deve risolversi eventualmente nell'ambito del processo civile secondo i relativi criteri di colpa e le eventuali presunzioni richiamabili nel caso, in quanto nel processo penale è escluso un rapporto processuale tra gli imputati, stante l'ininfluenza della posizione di ciascuno rispetto a quella di ogni altro, essendovi unicamente un rapporto tra il P.M. e ciascuno dei prevenuti e tra essi e l'organo giudicante nonché eventualmente quello civilistico introdotto dalla parte civile. A questa, infatti, di fronte all'attività di più coautori materiali del fatto, interessa solo di ottenere il ristoro del pregiudizio subito dal singolo colpevole ovvero da uno dei concorrenti nel reato ritenuti penalmente responsabili, obbligati in solido ex art. 2055 cod. civ. (Nella fattispecie era stato dedotto che, dovendo trovare applicazione nel processo penale l'art. 2054 cod. civ., andava riconosciuta una responsabilità al cinquanta per cento ai due imputati del reato ex art. 589 cod. pen. quali responsabili civili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)