Sez. 4, Sentenza n. 16464 del 29/02/2008 Ud. (dep. 22/04/2008) Rv. 239536 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE | Applicabilità dell'art. 2054, comma secondo, cod. civ. - Esclusione.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE
Nell'accertamento della colpa del reato di omicidio colposo conseguente allo scontro tra più veicoli non può trovare applicazione la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti posta dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., atteso che la stessa comporta una distribuzione degli oneri probatori incompatibile con i principi dettati in materia di prova per il giudizio penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)