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Sez. 6, Sentenza n. 16817 del 19/09/1989 Ud. (dep. 01/12/1989) Rv. 182727 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUE IPOTESI - DIFFERENZA IN TEMA DI CONDOTTA E DI DOLO - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: UNILATERALE RIDUZIONE DI ASSEGNO DOVUTO ALLA MOGLIE.*
Stato
decisa il 1989-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182727-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUE IPOTESI - DIFFERENZA IN TEMA DI CONDOTTA E DI DOLO - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: UNILATERALE RIDUZIONE DI ASSEGNO DOVUTO ALLA MOGLIE.*

L'art. 388 cod. pen. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) prevede nella prima parte - concernente la mancata esecuzione degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna - il compimento di Atti fraudolenti, diretti ad eludere gli obblighi di cui trattasi: occorre, cioè, un comportamento attivo e commissivo, contrassegnato dal dolo specifico; mentre solo nella seconda parte della stessa norma - che contempla la elusione del provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei minori o di altri incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito - la condotta del reo è libera, essendo sufficiente ad integrare il reato il semplice dolo generico e, cioè, la coscienza e volontà di disobbedire al provvedimento del giudice. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso della parte civile avverso sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, la suprema Corte ha ritenuto che nessuna attività fraudolenta, diretta a sottrarsi ad obblighi imposti con il provvedimento giurisdizionale, fu posta in essere dall'imputato, in quanto la riduzione unilaterale dell'assegno mensile dovuto alla moglie - stabilito dal giudice civile in Sede di separazione personale - era stata effettuata "sul presupposto che le entrate patrimoniali della querelante erano aumentate per il sopravvenuto nuovo stipendio della maggiore delle figlie", "comportamento, questo, ben lontano dalla condotta fraudolenta prevista dalla norma in esame ai fini della punibilità"). (Conf mass n 173602).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)