Sez. 6, Sentenza n. 8528 del 27/02/1986 Ud. (dep. 25/08/1986) Rv. 173602 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - DUE IPOTESI - DIFFERENZA IN TEMA DI CONDOTTA E DI DOLO - INDIVIDUAZIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - DUE IPOTESI - DIFFERENZA IN TEMA DI CONDOTTA E DI DOLO - INDIVIDUAZIONE.*
L'art. 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) prevede, nella prima parte, il compimento di Atti fraudolenti volti a non dare adempimento agli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna e, nella seconda, la elusione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori o di altri incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Trattasi di due distinte ipotesi (anche se il bene tutelato comune ad entrambe è l'autorità delle decisioni giudiziarie): nella prima occorre un comportamento attivo e commissivo, contrassegnato dal dolo specifico, mentre nella seconda la condotta del reo è libera ed è sufficiente ad integrare la previsione criminosa il semplice dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di disobbedire al provvedimento del giudice. (V mass n 105101; (V mass n 09008).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)