Sez. 3, Sentenza n. 2735 del 10/07/1995 Cc. (dep. 03/10/1995) Rv. 204314 - 01
Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) | Emittenti private - Diffusione di composizioni musicali incise - Necessità di autorizzazione S.I.A.E. - Mancanza - Sussistenza di reato - Fattispecie: pretesa violazione art. 1 cod. pen..
Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale)
Il reato di cui all'art. 171, comma primo, lett. b) legge 22 aprile 1941, n. 633 è configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e per esso della S.I.A.E.; la disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali" è reato di impossibile commissione, perché la radiodiffusione può avere per oggetto le esenzioni, opere di artisti esecutori e diverse l'una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non può essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)