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Sez. 3, Sentenza n. 5506 del 28/02/1997 Ud. (dep. 10/06/1997) Rv. 208948 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Emittenti private - Diffusione di composizioni musicali incise - Necessità di autorizzazione S.I.A.E. - Mancanza - Reato di cui all'art.171, comma primo, lett.b), Legge n.633 del 1941 - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208948-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

È configurabile il reato di cui all'art.171, comma primo, lettera b), Legge 22 aprile 1941, n.633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della S.I.A.E.. (Nel ribadire il principio, affermato da costante giurisprudenza di legittimità, la S.C. ha rigettato i motivi di ricorso con i quali si deduceva il "carattere globale" del contratto di edizione musicale, nel senso che con esso, in ogni caso, l'editore-produttore dei supporti fonografici acquisterebbe tutti i diritti di utilizzazione dell'opera e tutti i diritti economici dell'autore, la cui titolarità, quindi, non sarebbe riferibile a quest'ultimo né alla S.I.A.E.; la distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere", che non andrebbero confuse, poiché soltanto all'"opera" inerisce la riserva dei diritti dell'autore; la prospettazione che sarebbe prevalente il diritto di radiodiffusione sugli interessi dei singoli autori delle opere ricomprese nella programmazione radiofonica e la considerazione che la programmazione radiodiffusa sarebbe opera collettiva dell'esercente, titolare (quanto ad essa) di un suo proprio diritto d'autore; le previsioni dell'art. 171 Legge n.633 del 1941 non sarebbero applicabili alla radiodiffusione; l'ingiusta condanna al risarcimento in favore della S.I.A.E., poiché l'autore, da essa rappresentato, non avrebbe alcun diritto di utilizzazione economica del supporto in seguito alla stipula del contratto di edizione musicale con l'editore produttore. La S.C. ha dichiarato, altresì, la manifesta infondatezza di varie questioni di legittimità costituzionale di alcune norme della Legge n.633 del 1941- prospettate in riferimento soprattutto all'art.3 Cost., sul rilievo della violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza - richiamando in proposito decisioni con le quali la Consulta si era già pronunciata in materia).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)