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Sez. 1, Sentenza n. 13657 del 07/12/1999 (Rv. 531905 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE | Illecita sottrazione di minori da parte di un genitore - Rimedi - Illecito previsto dall'art. 3 della Convenzione dell'Aja - Momento perfezionativo - Valutazione discrezionale da parte del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Entità del ritardo nel rientro del minore nello Stato di residenza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531905-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE

In tema di sottrazione internazionale di minori, l'illecito previsto dall'art. 3, primo comma, lett. a) della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con legge n. 64 del 1994, non consente alcun margine di discrezionalità nell'apprezzamento dell'illiceità del trasferimento o del mancato rientro d'un minore, atteso che l'illecito stesso si realizza quando (e per il solo fatto che) il trasferimento o il mancato ritorno conseguente al diritto di visita avvengano in violazione dei diritti di custodia o di affidamento attribuiti al titolare, in conformità alla legge dello Stato d'abituale residenza del minore. Sicché, quante volte l'esercizio del menzionato diritto di visita sia stato specificatamente regolamentato nel provvedimento giudiziale d'affidamento posto alla base dell'istanza di rimpatrio (nel senso che ne siano state fissate in termini precisi le modalità e la durata), si dovrà ritenere il mancato rientro del minore qualora (e nel momento stesso in cui) tale rientro non avvenga alla scadenza stabilita e la mancata riconduzione del minore medesimo nel paese di residenza si protragga oltre detta scadenza, indipendentemente dal maggiore o minore ritardo.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)