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Sez. 5, Sentenza n. 29457 del 05/06/2025 Ud. (dep. 12/08/2025) Rv. 288431-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - RITARDO IMPRUDENTE DEL FALLIMENTO | Operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288431-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - RITARDO IMPRUDENTE DEL FALLIMENTO

In tema di bancarotta semplice, le operazioni di grave imprudenza sono quelle che, compiute al solo fine di ritardare il fallimento, si caratterizzano per un alto grado di rischio, in quanto prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna del presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa che, consapevole della grave esposizione debitoria e dell'insuccesso di pregressi tentativi di risanamento, omettendo inoltre di adottare iniziative volte ad evitare il fallimento, aveva scelto, nell'interesse dell'impresa, di preservare e garantire lo stato occupazionale della società).

Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)