Sez. 5, Sentenza n. 24231 del 20/03/2003 Ud. (dep. 04/06/2003) Rv. 225938 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - RITARDO IMPRUDENTE DEL FALLIMENTO | Diversa ipotesi di bancarotta semplice mediante operazioni di manifesta imprudenza - Rapporti tra le due fattispecie - Differenze.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - RITARDO IMPRUDENTE DEL FALLIMENTO
La differenza tra le due ipotesi di bancarotta semplice previste all'art. 217, comma primo, n. 2 e 3 legge fall. (relative, rispettivamente, alla consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti ed al compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento) risiede nel fatto che la prima fattispecie riguarda operazioni "in genere", aventi ad oggetto il patrimonio dell'imprenditore, consumato, in notevole parte, in operazioni aleatorie od economicamente scriteriate, il cui effetto conclusivo è la diminuzione della garanzia generica dei creditori, costituita proprio dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod.civ.; la seconda ipotesi riguarda, invece, operazioni finalisticamente orientate a ritardare il fallimento, ma ad un tempo caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superino i limiti dell'ordinaria "imprudenza", che, secondo la comune logica imprenditoriale, può a volte giustificare il ricorso, da parte dell'imprenditore che versi in situazione di difficoltà economica, ad iniziative "coraggiose", da "extrema ratio", ma ragionevolmente dotate di probabilità di successo, al fine di scongiurare il fallimento. Inoltre, mentre la seconda ipotesi, per via dell'anzidetta finalizzazione che la connota, ha certamente carattere doloso, la prima è, invece, punibile a titolo di colpa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 com. 1 n. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 1 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)