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Sez. 1, Sentenza n. 131 del 23/01/1989 Cc. (dep. 15/02/1989) Rv. 180539 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - FINALITÀ, ESTENSIONE, LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180539-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - FINALITÀ, ESTENSIONE, LIMITI.*

Il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, in coerenza con i principi generali che individuano la Competenza funzionale della Corte di Cassazione, è diretto a verificare da un lato la congruenza logica e la completezza dell'apparato argomentativo che collega la premessa costituita dall'indizio o dagli indizi e la conclusione nella quale si sostanzia il giudizio di probabile colpevolezza del prevenuto, e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi stessi, quale garanzia del provvedimento; ma non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la Rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio quando la motivazione sia adeguata ed esente da errori logici o giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)